(A cura del Dott. Valerio Martinelli – Cultore della materia del diritto del lavoro)
L’obbligo di fornire adeguata formazione ai dipendenti assume maggior cogenza con riguardo all’attività di cooperative che effettuano il servizio di trasporto di lavoratori disabili, sia in ragione della delicatezza del servizio appaltato (i soggetti invalidi abbisognano di particolare attenzione e controllo), che avuto riguardo alla natura della compagine lavorativa della cooperativa, composta da personale variabile, rispetto al quale è necessaria una continua attività di formazione dei nuovi addetti e di verifica delle loro competenze e del loro operato
La questione prende le mosse dall’infortunio mortale occorso ad un ragazzo disabile, il quale, durante un servizio di trasporto effettuato dalla cooperativa Beta, era caduto dal pulmino a causa del mancato allacciamento della cintura di sicurezza.
Il servizio di trasporto era avvenuto nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di appalto di servizi tra la società Delta e la Cooperativa Beta in virtù del quale l’attività di trasporto veniva eseguita utilizzando i pulmini forniti dalla società committente mentre la Cooperativa si assumeva l’obbligo della formazione del personale.
Assume rilievo, ai fini della nostra analisi, il difetto di formazione del personale contestato al legale rappresentante della Cooperativa, il quale, a sua difesa, aveva sostenuto che l’obbligo di formazione era stato assolto dalla committente al momento della consegna dei mezzi con eseguire i trasporti.
In tema di formazione dei lavoratori, giova richiamare quanto disposto dall’art. 2 D.lgs. 81/2008, il quale definisce la formazione come “un processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi” nonché quanto stabilito dall’art. 28, c. 1 lett. l), che pone la formazione come obbligo a carico del datore di lavoro e dall’art. 37 che ne stabilisce la disciplina nello specifico.
Tornando al caso de quo, la Suprema Corte non si limita ad affermare che la verifica della corretta formazione del personale e del corretto adempimento delle mansioni costituisce un onere gravante, nel caso di specie, sul legale rappresentante della Cooperativa ma va oltre, in ragione della natura e delle caratteristiche del tipo di attività svolta, enunciando quanto riportato in apertura.
La Corte, infatti, afferma che “anche a voler considerare come effettuata una formazione iniziale al momento della consegna del mezzo (..), ciò non esonerava il datore di lavoro dall’obbligo di garantire, in caso di nuove assunzioni o di mutamento delle mansioni, un efficace controllo delle modalità e circostanze dello svolgimento del servizio”.
Cass. sez. IV pen. n. 35942 del 16.12.2020
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