(A cura del Dott. Valerio Martinelli – Cultore della materia del diritto del lavoro)
Il caso in esame prende le mosse dal ricorso presentato da un datore di lavoro avverso la sentenza che lo riteneva responsabile della violazione dell’art. 14 c. 1 del D.lgs. 66/03 in quanto, nella sua qualità di legale rappresentante della società, aveva adibito al lavoro notturno due lavoratori senza aver effettuato i prescritti accertamenti preventivi periodici volti a constatare l’assenza in capo agli stessi di controindicazioni al lavoro notturno. Con un unico motivo di doglianza, il ricorrente afferma che, a fronte dell’adempimento delle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza e del pagamento della somma stabilita dall’organo stesso nei termini indicati, il Tribunale adito avrebbe erroneamente ritenuto non operante la causa estintiva ex art. 21 D.lgs. 758/94 perché “la misura dell’importo a titolo di oblazione avrebbe dovuto essere moltiplicato per due, essendo due i lavoratori impiegati senza accertamenti medici, ed essendo due le violazioni della normativa sulla sicurezza e salute del lavoro (..)”.
Primariamente, occorre soffermarci sul procedimento di estinzione delle contravvenzioni previsto dal D.lgs. 758/94 rubricato “Modifica alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”. Ai fini della nostra analisi assumono rilevanza:
· Art. 21 – Verifica dell’adempimento, in virtù del quale entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e i termini indicati dallo stesso. Se la verifica risulta positiva, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione accertata. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza comunica al P.M. l’adempimento della prescrizione nonché l’eventuale pagamento della predetta somma.
· Art. 24 – Estinzione del reato, in virtù del quale se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine fissato e provvede al pagamento di cui all’art. 21 c. 2, la contravvenzione si estingue.
Tornando al caso in esame, la Corte ha censurato la decisione in quanto fondata sull’erronea interpretazione dell’art. 14, c. 1 D.lgs. 66/06: nello specifico, nella sentenza si afferma che “la norma, nella parte precettiva, fa chiaro riferimento all’obbligo di effettuare controlli preventivi e periodici della salute ‘dei lavoratori’ addetti al lavoro notturno. La violazione è unica indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati e non sottoposti a visita medica (..) La pluralità di lavoratori rileva (..) quale elemento per valutare la gravità del fatto ex art. 133 c.p. e per la commisurazione della pena (..)”.
Detta interpretazione, continua la Corte, è sorretta anche dalla previsione sanzionatoria che segue alla violazione dell’art. 14 c. 1, così come prevista dall’art. 18-bis D.lgs. 66/06, la quale non risulta ancorata al numero di lavoratori.
Cass. sez. III pen. n. 23611 del 17.07.2020
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