(A cura del Dott. Valerio Martinelli – Cultore della materia del diritto del lavoro)

Con la sentenza in esame la Suprema Corte è chiamata a decidere su un ricorso presentato dal gestore di un supermercato condannato per il reato di lesioni colpose ai danni di una cliente per “non aver chiaramente indicato ai clienti dell’esercizio commerciale l’inversione del senso di marcia di una delle due scale mobili rimaste in funzione, solitamente utilizzata in salita anziché in discesa”.

Nello specifico, la cliente del supermercato, in assenza di un’opportuna segnalazione del pericolo derivante dall’inversione del senso di marcia della scala mobile, all’atto di salire sulla piattaforma mobile, cadeva rovinosamente a terra, procurandosi delle lesioni.

A sua difesa il gestore del supermercato aveva affermato, tra le altre cose, che la scala mobile era, in realtà, di proprietà del condominio per cui la vigilanza sulla stessa non era di sua competenza e che l’inversione del senso di marcia della scala, seppur su sua indicazione, era stata eseguita da un vigilante dell’azienda, il quale avrebbe dovuto provvedere a segnalare detta circostanza alla clientela una volta posta in essere l’inversione.

Per una miglior comprensione della decisione risulta utile precisare che gli obblighi posti a carico del datore di lavoro in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro[1] sono volti a tutelare la salute e l’incolumità non soltanto dei lavoratori ma anche dei terzi che accedono a detti luoghi, quali appunto i clienti, purché si ravvisi il nesso causale tra l’evento lesivo e la violazione normativa[2].

I Giudici di legittimità hanno previamente ribadito non soltanto il ruolo di garante del gestore ed il suo conseguente obbligo di garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone che accedono al supermercato mediante la scala mobile ma anche l’irrilevanza che occupa il fattore proprietà della scala stessa poiché essa “era (..) ad esclusivo servizio dell’esercizio commerciale”, il quale si occupava anche della sua gestione.

In conclusione, la Corte ha individuato nel gestore del supermercato l’unico responsabile del sinistro occorso alla cliente poiché il soggetto incaricato di eseguire materialmente il cambio di marcia della scala “era solo un addetto alla vigilanza, privo di alcun ruolo nella tutela della sicurezza del luogo di lavoro”. Pertanto, era onere del ricorrente, nella sua qualità di responsabile del supermercato, far predisporre i necessari avvisi per la clientela.

 

Cass. pen., sez. IV, n. 7096 del 24.02.2021

 

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[2] In merito, si rileva che la normativa di riferimento è contenuta nel D.lgs. 81/08.
[3] Cfr. Cass. pen. sez. 4 n. 31521 del 21.06.2016.

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