(A cura del Dott. Valerio Martinelli – Cultore della materia del diritto del lavoro)

“(..) l’evento ‘raro’, in quanto ‘non ignoto’, è sempre prevedibile e come tale deve essere previsto, in quanto rischio specifico e concretamente valutabile. L’evento raro, infatti, non è l’evento impossibile.
Anzi è un evento che, per definizione, prima o poi si verifica (..) la mancata osservazione di un evento simile a quello realizzatosi, nonostante il lunghissimo tempo di utilizzo all’interno del ciclo produttivo dell’impresa di quel tipo di accessori per il sollevamento, non esime il datore di lavoro dalla previsione della sua realizzazione e dall’adozione delle misure idonee alla sua prevenzione, tanto più laddove esse siano previste e ciononostante non siano state adottate nella procedura aziendale (..)”.
Nel caso in esame, la condotta rimproverata consiste nell’avere omesso di fornire al lavoratore attrezzature idonee ed adeguate al lavoro da svolgere: in particolare, nel caso de quo il riferimento è ai ganci di sollevamento dotati dei dispositivi di sicurezza di chiusura dell’imbocco della spalla agganciata al carro ponte, da adottare per evitare, nel corso delle manovre, lo sganciamento degli organi di presa.

Tra i vari profili esaminati dalla Corte preme soffermarci su quello inerente alla prevedibilità concreta dell’evento. Nello specifico, il ricorrente si duole della “sbrigatività con cui la sentenza ha affrontato la questione della prevedibilità esperienziale del rischio realizzatosi, mai presentatosi in precedenza, nonostante quel tipo di dispositivo (ganci privi di paletta) fossero stati utilizzati in azienda per quasi 30 anni senza che si fosse verificato alcun incidente (..)”.
La Corte, prima di passare ad esaminare la questione, puntualizza che la questione da affrontare non è quella relativa all’estensione degli obblighi del datore di lavoro alla previsione dell’evento raro ma quella “dell’individuazione degli strumenti volti ad evitare il rischio noto”.
Partendo da ciò, la Corte ribadisce il principio in virtù del quale “In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori*” . Pertanto, “I cardini sui quali il datore di lavoro deve fondare l’analisi e la previsione dei rischi sono, dunque, in primo luogo, la ‘propria esperienza’, in secondo luogo l’evoluzione della scienza tecnica ed infine ‘la casistica’ verificabile nell’ambito della lavorazione considerata”.
Le considerazioni svolte hanno indotto la Corte a trarre la conclusione riportata in apertura.

Cass. sez. IV pen. n. 13483 del 30.04.2020

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*Cfr. Cass. pen. SU n. 38343 del 24.04.14.

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